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Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo

La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose non muniti di cronotachigrafo è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo dalla legge 6 marzo 1976, n. 112. Al rispetto delle disposizioni dello stesso accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli immatricolati:
- nella Comunità o in Stati che sono parte dell'AETR, per la totalità del tragitto
- in un paese terzo che non ha sottoscritto l'AETR, unicamente per la parte del tragitto effettuato sul territorio della Comunità o di paesi che sono parte dell'AETR
I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del registro di servizio e le copie dell'orario di servizio devono essere esibiti, per il controllo, agli organi di polizia stradale.
I libretti individuali conservati dall'impresa ed i registri di servizio devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti. Le violazioni delle disposizioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti.

Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio che superano la durata dei periodi di guida prescritti dall'accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 152. Si applica la sanzione da euro 200 a euro 800 al colui che non osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero.
Quando le violazioni hanno durata
- superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 300 a euro 1.200
- superiore al 10 per cento in merito al tempo minimo di riposo prescritto, si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400.
- superiore al 20 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo, prescritti dall'accordo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600
- oltre il 10 per cento il limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti dall'accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
- oltre il 10 per cento il limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti dal accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti di durata non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600.
Il conducente che, durante la guida, non rispetta le disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000.
Il conducente che è sprovvisto del libretto individuale di controllo, dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio previsti dall'accordo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chi non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato il libretto individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, si provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, si intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e si dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario. Del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. A tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte. Chi circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
Per le violazioni delle suddette norme, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta. L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nell'accordo ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Nel caso di ripetute inadempienze, tenuto conto anche della loro entità e frequenza, l'impresa che effettua il trasporto di persone ovvero di cose in conto proprio incorre nella sospensione, per un periodo da uno a tre mesi, del titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante il veicolo cui le infrazioni si riferiscono se, a seguito di diffida rivoltale dall'autorità competente a regolarizzare in un congruo termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. Qualora l'impresa, malgrado il provvedimento adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidività nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale esercizio di altri servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del provvedimento che la abilita o la autorizza al trasporto cui le ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. La sospensione, la decadenza o la revoca sono disposte dall'autorità che ha rilasciato il titolo che abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di decadenza sono atti definitivi.
Quando le ripetute violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati non facenti parte dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca si applicano all'autorizzazione o al diverso titolo, comunque denominato, che consente di effettuare trasporti internazionali.

Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 779 a euro 3.119. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso in cui l'infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l'alterazione del cronotachigrafo.
In caso di incidente con danno a persone o a cose, il comando dal quale dipende l'agente accertatore segnala il fatto all'autorità competente, che dispone la verifica presso la sede del titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto o dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per l'esame dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso.