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Disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti
09.10.2020
Con circolare n°300/A/5457/20/115/28 del Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 03/08/2020, avente ad oggetto la Legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del Decreto legge 9 maggio 2020 n. 34 (recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), è stato effettuato un coordinamento tra quanto previsto dalla Legge di conversione n° 77 del 17 luglio 2020 e le disposizioni del Regolamento UE 2020/698 in relazione alla disciplina della proroga di validità dei documenti di guida scaduti.
In dettaglio, si riporta l’allegato 1 alla circolare:
Scadenza |
Norma |
Consente |
Dal |
Art. |
31 |
Dal |
Articolo |
Sette |
Dal |
Art. |
31 |
*Le patenti che scadono nel periodo compreso tra il 1 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 consentono di guidare con patente scaduta, per i sette mesi successivi la data di scadenza indicata sulla patente, nel territorio dell’intera UE. Per la circolazione in Italia, resta ferma, invece, la scadenza prorogata fino al 31 dicembre 2020.