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Proroghe patenti, revisioni ed altri documenti previste dal Reglamento Europeo 2020/68 in vigore dal 4 giugno 2020

23.06.2020

In relazione al ritorno alla libera circolazione tra i Paesi membri, con Regolamento dell’Unione Europea 698/2020 dello scorso 25 maggio, è stato unificata, su tutto il territorio della Unione Europea, la proroga delle scadenze dei documenti, in materia di trasporti (CQC, patenti, revisioni, tachigrafi, ecc.), che erano state decise in precedenza dai vari Paesi. Il regolamento è entrato in vigore il 4 giugno 2020 e le nuove scadenze sono valide in tutti gli Stati dell’Unione Europea, inclusa l’Italia.

Con circolare 0051340 del Ministero dell’Interno del 5 giugno 2020 è stato fornito un indirizzo operativo per garantire la corretta applicazione.

Le disposizioni introdotte riguardano tutti i veicoli immatricolati nell’Unione Europea e per tutti i certificati, le licenze e le autorizzazioni rilasciate da un paese membro dell’UE.

 

Proroga scadenza Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)

In tutto il territorio dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, la validità delle Carta di Qualificazione del Conducente rilasciate da un diverso Paese dell’Unione Europea, con scadenza compresa dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 è prorogata di 7 mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione.

Per quanto riguarda le Carta di Qualificazione del Conducente rilasciate in Italia, è necessario coordinare quanto previsto dal regolamento con le norme indicate all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per effetto del quale le carte di qualificazione del conducente con scadenza dal 31 gennaio al 31 luglio 2020 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, che in questo momento risulta corrispondere al 29 ottobre 2020.

Pertanto, per le Carta di Qualificazione del Conducente rilasciate in Italia, è necessario distinguere:

- le CQC con scadenza compresa tra il 1 febbraio ed il 29 marzo 2020, per il solo territorio italiano usufruiranno della proroga al 29 ottobre, mentre sul territorio dell’Unione Europea usufruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza dell’abilitazione; il termine del 1 febbraio è anticipato al 31 gennaio per i titolari di CQC rilasciate in Italia che circolano sul territorio nazionale;

- le CQC con scadenza compresa tra dal 30 marzo al 31 agosto 2020 usufruiranno della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza dell’abilitazione, su tutto il territorio dell’Unione Europea (inclusa l’Italia) poiché il termine sarà successivo al 29 ottobre 2020.

 

Proroga scadenza della patente di guida

Il regolamento europeo prevede che le patenti di guida con scadenza compresa dal 1 febbraio al 31 agosto 2020 sia prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata.

Tale normativa inserisce una disposizione più favorevole rispetto a quella italiana secondo cui le patenti in scadenza dal 31 gennaio al 31 agosto 2020 sono prorogate al 31 agosto 2020.

Pertanto, i titolari di patenti di guida scaduta dal 1 febbraio 2020 o in scadenza fino al 31 agosto 2020 possono circolare su tutto il territorio dell’unione Europea fino a 7 mesi successivi alla data di scadenza, mentre i titolari di patenti di guida italiana con scadenza il 31 gennaio 2020 rimangono fuori dell’ambito di applicazione della normativa europea, e quindi per la sola circolazione sul territorio nazionale posso usufruire della proroga al 31 agosto 2020.

 

Proroga scadenza revisione dei veicoli a motore

Il regolamento europeo prevede che le revisioni dei veicoli a motore appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5 con scadenza compresa tra il 1 febbraio ed il 31 agosto 2020 sia considerata prorogata di 7 mesi dalla data di scadenza indicata, pertanto i veicoli appartenenti alle categorie sopraindicate, immatricolati in un paese dell’Unione Europea, con scadenza della revisione compresa tra il 1 febbraio ed il 31 agosto 2020 beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo circolare sul territorio europeo per i 7 mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.

Per quanto riguarda i veicoli immatricolati in Italia, è necessario coordinare quanto previsto dal regolamento con le norme indicate all’art. 103, comma 2, del decreto legge 18/2020, per il quale i veicoli i cui termini per essere sottoposti a revisione scadono entro il 31 luglio 2020 sono autorizzati a circolare fino al 31 ottobre 2020. Tale norma, a differenza di quella europea, non ha previsto una data di inizio per i termini di scadenza entro cui i veicoli dovevano essere sottoposti a revisione e quindi produce i suoi effetti solo per la circolazione sul territorio nazionale dei veicoli immatricolati in Italia, che alla data di entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020) non erano stati sottoposti a revisione. Pertanto si potranno verificare diverse situazioni:

- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, i veicoli potranno circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre senza aver effettuato la revisione periodica;

- se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, i veicoli potranno circolare sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri paesi dell’Unione Europea fino al 30 settembre 2020;

- se la revisione scade in un periodo compreso tra il 31 marzo ed il 31 agosto 2020, i veicoli potranno circolare sul territorio di altri paesi dell’Unione Europea fino al 30 settembre 2020;

- i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall’applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.