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Guida accompagnata dei veicoli

Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida A è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

Il minore autorizzato può procedere alla “guida accompagnata” solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

In caso di “guida accompagnata”:
- sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un'altra persona che non sia l'accompagnatore
- il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche "GA"
Chiunque viola le suddette disposizioni punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 74 a euro 296.

Nelle ipotesi di “guida accompagnata”:
- per i primi tre anni dal conseguimento della patente di categoria B non è consentito il superamento della velocità di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h per le strade extraurbane principali. In caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 148 a euro 594. L'accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l'autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato.
- se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del Codice della Strada, sono previste le sanzioni amministrative accessorie della sospensione e della revoca della patente di guida, è sempre disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida accompagnata. In questo caso, il minore non può conseguire di nuovo l'autorizzazione.
- se il minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 357 a euro 1.433. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi e quanto indicato al punto precedente.

Con regolamento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della riforma del Codice della Strada, verranno stabilite le norme di attuazione della guida accompagnata dei veicoli, con particolare riferimento alle condizioni soggettive e oggettive in presenza delle quali l'autorizzazione può essere richiesta e alle modalità di rilascio della medesima, alle condizioni di espletamento dell'attività di guida autorizzata, ai contenuti ed alle modalità di certificazione del percorso didattico che il minore autorizzato deve seguire presso un'autoscuola, ai requisiti soggettivi dell'accompagnatore nonché alle caratteristiche del contrassegno GA.