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Estratto dei documenti di circolazione o di guida

La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica sostituisce il documento di circolazione del mezzo di trasporto o di abilitazione alla guida, ad esse consegnato (ovvero l’estratto), per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno nel registro giornale tenuto dalle predette imprese.

Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta (ovvero l’estratto). Tale ricevuta non è rinnovabile né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni. 

Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della riforma del Codice della Strada, verranno riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza automobilistica.