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Certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori

L’art. 116 del Codice della Strada prevedeva che i requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori fossero quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale, ma che la certificazione potesse essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale, fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida.

Con la legge 94/09 la certificazione può essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale, fino al 30 settembre 2009.