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Requisiti per il rilascio del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori

L’art. 116 del codice della strada: in relazione alla certificazione dei requisiti per il rilascio del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori prevedeva quanto segue:
I requisiti fisici e psichici richiesti per la guida dei ciclomotori sono quelli prescritti per la patente di categoria A, ivi compresa quella speciale. Fino alla data del 1 gennaio 2008 la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale.

La legge 31 ha previsto, invece, che la certificazione potrà essere limitata all'esistenza di condizioni psico-fisiche di principio non ostative all'uso del ciclomotore, eseguita dal medico di medicina generale fino alla data di applicazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida