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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA ALCOLICA

In merito al tema della guida in stato di ebbrezza alcolica, il tasso alcolemico consentito alla guida resta di 0,5 grammi per litro.

Qualora venga accertato un tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, per chi guida è prevista un’ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro, (il decreto prevedeva anche questa parte, che è stata tolta: l'arresto fino ad 1 mese) e la sospensione della patente di guida da 3 a 6 mesi.

Qualora venga accertato un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, per chi guida è previsto:
- un’ammenda da 800,00 a 3.200,00 euro;
- l'arresto fino a 3 mesi. (il decreto prevedeva anche questa parte, che è stata tolta: La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 2 a 6 mesi);
- sospensione della patente di guida da 6 mesi ad 1 anno.

Qualora venga accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, per chi guida è previsto:
- un’ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro;
- l'arresto fino a 6 mesi. . (il decreto prevedeva anche questa parte,che è stata tolta: La pena può essere sostituita, a richiesta dell'imputato, con l'obbligo di svolgere un'attività sociale gratuita e continuativa presso strutture sanitarie traumatologiche pubbliche per un periodo da 6 mesi ad 1 anno);
- sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni.

In caso di reiterazione del reato entro un biennio o quando reato venga commesso dal conducente di un autobus o di un veicolo di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate o di complessi di veicoli, la patente di guida viene sempre revocata.

Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le pene previste sono raddoppiate ed e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per 90 giorni salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie previste dagli articoli 222 e 223 del Codice della Strada. In caso di rifiuto dell'accertamento, salvo che il fatto non costituisca reato, il conducente è soggetto ad una sanzione amministrativa da 2.500,00 ad 10.000,00 euro. Se la violazione viene commessa in occasione di un incidente stradale in cui il conducente è rimasto coinvolto, è prevista:
- una sanzione da 3.000,00 ad 12.000,00 euro
- la sospensione della patente di guida per un periodo da 6 mesi a 2 anni con ordine del Prefetto che il conducente si sottoponga a visita medica 
- il fermo amministrativo del veicolo per 180 giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione.

In caso di reiterazione del reato entro un biennio la patente di guida viene sempre revocata.