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Tasse automobilistiche: novità introdotte con la legge regionale n° 31 del 31 dicembre 2015

28.01.2016

Con la legge regionale n° 31, del 31 dicembre 2015 sono state introdotte alcune significative novità in materia di tasse automobilistiche.

In dettaglio:

- conservano l’esenzione "a vita" i veicoli elettrici e quelli alimentati esclusivamente a gas metano o a GPL (tale indicazione deve risultare dal libretto di circolazione);

- per i veicoli a doppia alimentazione benzina/metano o benzina/GPL già dotati del dispositivo per la circolazione con gas metano o GPL alla conclusione del ciclo di produzione e prima dell’immissione in commercio, l’esenzione "a vita" viene sostituita con un’esenzione della durata di cinque anni a decorrere dalla data di immatricolazione; dal sesto anno successivo a quello di immatricolazione per tali veicoli decorre l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, che verrà calcolata in base alla tariffa fissa di Euro 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e della potenza, che sarà ridotta ad un quarto per i veicoli alimentati a GPL e ad un quinto per quelli alimentati a gas metano;
La nuova disciplina entrerà in vigore il 1° aprile 2016, perciò per tutti i veicoli che a quella data avranno già compiuto o compiranno i cinque anni dalla data di immatricolazione decorrerà l’obbligo di pagamento. Il primo pagamento dovrà essere eseguito entro il mese di maggio del 2016, per gli anni successivi, la tassa automobilistica avrà scadenza a marzo ed il pagamento dovrà essere effettuato entro il mese di aprile.

- conservano l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, per la sola potenza sviluppata dal motore termico, i veicoli ibridi;

- per i veicoli elettrici o alimentati a gas metano o GPL, in cui l’installazione dell’impianto è avvenuta dopo l’immissione in commercio, l’esenzione conserva la validità di cinque anni. Dal sesto anno decorre, pertanto, l’obbligo di pagamento. Per questi veicoli si paga la tassa intera, che si calcola sulla base della tariffa fissa di EUR 2,58 per kilowatt, indipendentemente dalla categoria euro e dalla potenza. I veicoli "trasformati" di potenza superiore ai 100 kilowatt continuano a non godere di alcuna agevolazione;

- per veicoli storici ultratrentennali nulla cambia. E’ previsto che venga esteso il riconoscimento dell’esenzione dal pagamento della tassa di proprietà anche ai veicoli diversi dalle autovetture e dai motoveicoli; sarà la Giunta regionale a stabilire forme e limiti dell’agevolazione.

- i veicoli ultraventennali (dalla data di prima immatricolazione), fino a quando non compiranno i trent’anni dalla data di costruzione, pagheranno la tassa di proprietà in misura ridotta del 10 per cento. Tale regola riguarda tutte le autovetture ed i motocicli.