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Pubblicità sulle strade

All'interno dei centri abitati, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale, e nel rispetto di quanto previsto dal comma 1 dell’art. 23:

Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

Lungo ed in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi sono consentiti cartelli di valorizzazione e promozione del territorio indicanti siti d'interesse turistico e culturale e cartelli indicanti servizi di pubblico interesse, purché autorizzati dall'ente proprietario della strada, nei limiti e alle condizioni stabiliti con decreto dal Ministero dei Trasporti.
Gli organi di polizia stradale possono accedere al fondo privato al fine di effettuare la rimozione di mezzi pubblicitari collocati sul medesimo senza autorizzazione. In ogni caso, l'ente proprietario può liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi, una volta che sia decorso il termine di sessanta giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione.

In attesa di una revisione e di un aggiornamento degli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni in tema di pubblicità si applicheranno solo alle autostrade ed alle strade extraurbane principali. Nel caso di strade extraurbane secondarie inserite negli itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni si applicano soltanto qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per la circolazione stradale, da individuare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.