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Pagamento in misura ridotta

Per le violazioni per le quali il Codice della Strada stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. Il trasgressore può corrispondere la somma dovuta presso l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure a mezzo di versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo prevede, a mezzo di conto corrente bancario. All'uopo, nel verbale contestato o notificato devono essere indicate le modalità di pagamento, con il richiamo delle norme sui versamenti in conto corrente postale, o, eventualmente, su quelli in conto corrente bancario.

In deroga a quanto sopra indicato, quando la violazione riguarda le seguenti norme del Codice della Strada:

- limiti massimi di velocità: oltre 40 km/h, ma di non oltre 60 km/h
- limiti massimi di velocità: oltre 60 km/h
- sorpasso
- trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi, in tutte le ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa complessiva a pieno carico
- durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose, nonché documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (per violazioni di durata superiore al 10 per cento rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida o al tempo minimo di riposo, o al 20 per cento dei suddetti limiti, o al 10 per cento del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale o il limite minimo dei periodi di riposo settimanale, o al 20 per cento dei suddetti limiti)

è commessa da un conducente titolare di patente di guida di categoria C, C+E, D o D+E nell'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone o cose, il conducente è ammesso ad effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore, il pagamento in misura ridotta. L'agente trasmette al proprio comando o ufficio il verbale e la somma riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del pagamento nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo.

Qualora il trasgressore non si avvalga della facoltà del pagamento in misura ridotta, è tenuto a versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma pari alla metà del massimo della sanzione pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della cauzione è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. La cauzione è versata al comando o ufficio da cui l'agente accertatore dipende.

In mancanza del versamento della cauzione, è disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo non superiore a sessanta giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, ad uno dei soggetti che hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'Interno e con l'Agenzia del demanio.

Casi in cui il pagamento in misura ridotta non è consentito (vai all'articolo)