Vai direttamente ai contenuti

Home > Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di (...)

Durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose, documenti di viaggio, comportamenti durante la circolazione e verifiche in caso di incidenti

La durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o di cose ed i relativi controlli sono disciplinati dalle norme previste dal regolamento CE n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006.

I registri di servizio, gli estratti del registro e le copie dell'orario di servizio devono essere esibiti, per il controllo, al personale cui sono stati affidati i servizi di polizia stradale. I registri di servizio, conservati dall'impresa, devono essere esibiti, per il controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici e agli ispettori della direzione provinciale del lavoro.
Le violazioni delle disposizioni possono essere sempre accertate attraverso le risultanze o le registrazioni dei dispositivi di controllo installati sui veicoli, nonché attraverso i documenti.

Sanzioni per il conducente, nonché gli altri membri dell'equipaggio, che superano la durata dei periodi di guida (vali all'articolo) 

Il conducente che è sprovvisto dell'estratto del registro di servizio o della copia dell'orario di servizio è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a chiunque non ha con sé o tiene in modo incompleto o alterato l'estratto del registro di servizio o copia dell'orario di servizio, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato.
Nei casi previsti di violazione del limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo prescritti, l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario. Del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione.
Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati. A tal fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte. Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio viene punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.
Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di polizia stradale, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro. A tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia. Per le violazioni delle suddette norme, l'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

L'impresa che nell'esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento CE n. 561/2006 (vai all'articolo).

Introdotta la revoca della patente di guida, oltre alla sanzione amministrativa, per chi circola sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade:
- sulle corsie per la sosta di emergenza, se non per arrestarsi o riprendere la marcia
- sulle corsie di variazione di velocità, se non per entrare o uscire dalla carreggiata

Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo (vai all'articolo).