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Detrazione IVA per i veicoli stradali a motore

La prima importante novità introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 riguarda l’equiparazione, ai fini della detraibilità dell’IVA, di tutti i veicoli stradali a motore, intesi in questo caso come “tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”.

La nuova versione della norma prevede in relazione alla detraibilità dell’IVA assolta sui costi di acquisto e di gestione connessi con i veicoli stradali a motore, diverse ipotesi:

  • detraibilità integrale per i costi degli autoveicoli che formano oggetto dell’attività propria dell’impresa;
  • detraibilità integrale per i costi degli autoveicoli utilizzati dagli agenti e rappresentanti;
  • detraibilità integrale per i costi degli autoveicoli utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o professionale;
  • detraibilità limitata al 40% per tutti i veicoli che non siano utilizzati esclusivamente nell’attività di impresa o professionale, quindi per tutti quelli ad uso promiscuo aziendale e privato.

Nella nuova fattispecie di detraibilità integrale per utilizzo esclusivo nell’attività, spetta al contribuente dimostrare le circostanze che consentano la detraibilità integrale dell’IVA. Si rammenta che storicamente l’Amministrazione Finanziaria ha riconosciuto come strumentali solo le auto adibite ad uso pubblico, quelle utilizzate dalle scuole guida ai fini della formazione, quelle utilizzate dalle imprese di noleggio o leasing. È evidente che per queste ultime sarà più facile per il contribuente dimostrarne oggi l’uso esclusivo aziendale o professionale.

Per le altre invece si dovrà ricorrere ad altre prove documentali: per esempio un “diario di bordo” che documenti tutti gli utilizzi del mezzo (come avviene già, per intenderci, in caso di rimborso chilometrico al dipendente per l’utilizzo dell’auto personale).
Una menzione particolare meritano i motocicli per uso privato con motore superiore ai 350 cc per i quali l’IVA è detraibile solo nel caso in cui formino oggetto dell’attività propria dell’impresa. In tutti gli altri casi non è mai consentita la detrazione dell’IVA, nemmeno parziale.

Le nuove regole sono applicabili a decorrere dal 27 giugno 2007 come espressamente indicato dalla legge finanziaria 2008.