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Demolizione ed acquisto di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan, di massa massima fino a 3.500 kg

In caso di demolizione di autoveicoli per trasporto promiscuo, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autoveicoli per uso speciale, autocaravan, di massa massima fino a 3.500 kg (codice della strada, art. 54, comma 1, lettere c, d, f, g, m), di categoria Euro 0, 1 e 2, immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con acquisto di veicoli nuovi, della medesima tipologia ed entro il medesimo limite di massa, immatricolati come Euro 4 o 5, è concesso un contributo di Euro 2.500,00.

Le disposizioni hanno validità per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulate tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 ed il 31 dicembre 2009, purché immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.