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Con l’abolizione del PRA

21.08.2007

Con l’abolizione del PRA lo Stato dovrebbe sopportare anche gli oneri derivanti dalla soppressione dell’imposta di bollo pari a 300 milioni di euro annui. A livello individuale, per il cittadino che utilizza il servizio, l’unico vantaggio potrebbe essere rappresentato dalla soppressione dell’imposta di bollo pari ad Euro 29,24 per ciascuna pratica (Euro 29,24 + Euro 14,62 solo in caso di presentazione del Certificato di Proprietà). Non è, invece, vera l’affermazione relativa alla defiscalizzazione del veicolo. Il disegno di legge, infatti, prevede ancora l’Imposta Provinciale di Trascrizione, che viene versata alle Province e che costituisce la cifra più elevata rispetto al totale dell’importo da versare all’atto dell’acquisto di un’autovettura. Ad esempio per una vettura di media cilindrata, supponiamo di 1300 cc l’importo da versare per un normale passaggio di proprietà, sono di Euro 181,00 per IPT, di Euro 29,24 per la marca da bollo e solamente di Euro 20,92 di compenso per l’attività svolta dall’ACI*.

Il PRA gestisce, inoltre, l’archivio bolli di molte regioni italiane e, con il pre-contenzioso, evita che molti provvedimenti vengano inviati ai cittadini risparmiando disagi e costi, sia agli enti locali che ai cittadini.
Con l’abolizione del PRA verrebbero meno anche i controlli necessari per le esenzioni di due o tre anni previste dagli ecoincentivi; come potrebbe venir meno la gestione delle esenzioni per i disabili.

Se i veicoli vengono trasferiti dalla categoria dei beni mobili registrati a quella dei beni mobili ordinari si passa dalla pubblicità dichiarativa alla pubblicità notizia. Questo provocherebbe non pochi problemi . infatti in virtù del principio "possesso vale titolo", chi acquistasse, in buona fede, un auto rubata ne diventerebbe proprietario a tutti gli effetti. Il derubato, in quel caso, non potrà prendersela con l’autore del furto se mai riuscisse a riacciuffarlo. Tutto ciò non succede con i beni mobili registrati.
 
Non va dimenticato che, con la riforma, così come disegnata, il terzo, acquirente in buona fede, non è tutelato. In buona sostanza, se un soggetto è in possesso della vostra macchina e dei relativi documenti può liberamente stendere un atto di vendita senza eccessive formalità, oltre tutto senza più la necessità di una firma notarile, e, presentando i documenti per una semplice annotazione del BENE MOBILE, che non sarebbe più soggetto alla specifica normativa della registrazione, potrebbe ottenere l’intestazione ad altro soggetto. Si può, quindi, immaginare la conseguenza qualora Voi non foste consenzienti. Vi resterebbe solo la possibilità di rivalsa per il prezzo pagato, ma non la possibilità di riavere l’auto.

Tutta la struttura del PRA si regge sugli introiti derivanti dai compensi di Euro 20,92 (che sono invariati, caso unico in Italia, dal 1994) pagati per ogni pratica, senza altra sovvenzione statale, e se si considera che un cittadino cambia in media una vettura ogni 5 anni, ad ogni cittadino possessore di un auto il PRA costa poco più di 4,00 euro all’anno. Senza tenere minimamente conto della modernizzazione che questa parte della P.A. ha già affrontato e del livello di servizio che hanno raggiunto gli sportelli PRA, grazie alla professionalità e alla volontà di chi giornalmente vi lavora.
Grazie all’aggiornata informatizzazione ed all’alto livello di competenza dei propri dipendenti, il PRA dal 2001 sostiene per il 90% l’attività dello Sportello Telematico dell’Automobilista che permette alle agenzie di lavorare via internet con gli uffici inviando le pratiche on line, mentre diversi uffici del Dipartimento dei Trasporti Terrestri (come quello di Novara) non hanno ancora provveduto all’attivazione del proprio sportello telematico, rinviando gli utenti agli sportelli PRA

Si persiste nell’affermare che per la consegna delle pratiche si impiegano 15 giorni, quando in realtà vengono consegnate a vista al cliente che si presenta agli sportelli durante gli orari di apertura come spesso non avviene in molti altri uffici pubblici.

 
*gli importi degli emolumenti e dell’imposta di bollo sono riferiti alla data di pubblicazione dell’articolo: 21 agosto 2007