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Come si deve comportare il danneggiato

Il danneggiato che si ritiene non responsabile, in tutto o in parte, del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria compagnia assicurativa (l'azienda che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato) attraverso l'apposito modulo di constatazione amichevole, nel quale devono essere indicate le seguenti informazioni essenziali:

- Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento contiene i seguenti elementi:

1. i nomi degli assicurati;
2. le targhe dei due veicoli coinvolti;
3. la denominazione delle rispettive imprese;
4. la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro;
5. le generalità di eventuali testimoni;
6. l'indicazione dell'eventuale intervento degli Organi di polizia;
7. il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno

- Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti, la richiesta indica, inoltre:

1. l'età, l'attività e il reddito del danneggiato;
2. l'entità delle lesioni subite;
3. la dichiarazione di cui all'articolo 142 del codice circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
4. l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
5. l'eventuale consulenza medico legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

La richiesta deve essere presentata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax o in via telematica (salvo che nel contratto sia esplicitamente esclusa tale ultima forma di presentazione della richiesta di risarcimento).
L'impresa che ha ricevuto la richiesta ne dà immediata comunicazione all'impresa dell'assicurato ritenuto in tutto o in parte responsabile del sinistro, fornendo le sole informazioni necessarie per la verifica della copertura assicurativa e per l'accertamento delle modalità di accadimento del sinistro.
In caso di richiesta incompleta, la compagnia assicurativa, entro 30 giorni dalla ricezione, invita il danneggiato a fornire le integrazioni e i chiarimenti necessari per la regolarizzazione della richiesta. In questo caso i termini per la formulazione dell'offerta o per la comunicazione della mancata offerta sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti.

La risposta della compagnia assicuratrice

Assistenza tecnica e informativa ai danneggiati